Author: Michele Petito ( Funzionario Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Lombardia – Responsabile Regionale Rapporti con la Procura Europea)
Committee: National Institutions Committee
Date: 02/04/2024

 

 

 

 

§1. I differenti sistemi sanzionatori doganali vigenti negli Stati Membri

§2. Tipologie di sanzioni applicate dagli Stati Membri

§3. Le sanzioni accessorie applicate dagli Stati Membri

§4. Determinazione dell’importo delle sanzioni

§5. Responsabilità delle persone fisiche e giuridiche

§6. Le limitazioni dei termini nell’accertamento doganale e nell’applicazione delle sanzioni

§7. Tabella comparativa delle sanzioni e dei termini prescrizionali applicati da alcuni Stati Membri


 

§1. I differenti sistemi sanzionatori doganali vigenti negli Stati Membri

La presente relazione è stata realizzata utilizzando i dati del Report della Commissione Europea sulla valutazione dei diversi sistemi di sanzionatori doganali applicati negli Stati membri (Report della Commissione Europea del 06/01/2023 -COM 2023 -5 finale).

L ‘articolo 42, paragrafo 1, del Codice Doganale Unionale impone agli Stati membri l’obbligo di applicare sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa doganale. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nonostante tale previsione le sanzioni doganali a tutt’oggi non sono armonizzate, non rientrando nella legislazione dell’Unione doganale. Di conseguenza ogni Stato membro attua diversi sistemi sanzionatori, che comprendono sia sanzioni amministrative che penali. I differenti sistemi sanzionatori applicati dagli Stati Membri sono stati oggetto di discussioni e analisi fin dal 2000 (si ricorda ad esempio ad esempio, nel 2004, il caso dell’OMC contro l’UE relativo al mancato rispetto degli obblighi previsti dal GATT).

Nel 2008, il Codice doganale aggiornato ha introdotto, all’articolo 21, l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione i propri regimi sanzionatori. Successivamente il Codice doganale dell’Unione, in vigore dal 2016, con l’art. 22, paragrafo 3, ha rafforzato l’obbligo per gli Stati membri di notificare alla Commissione le disposizioni nazionali in vigore e ogni successiva modifica, prevedendo che: << Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, come stabilito a norma dell’articolo 288, paragrafo 2, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.>>. In mancanza di un’armonizzazione della legislazione dell’UE in materia di sanzioni doganali, gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere le sanzioni che ritengono più appropriate, tenendo conto dei principi di proporzionalità, efficacia e dissuasività. Più recentemente, nella relazione pubblicata nel marzo 20221, il gruppo di saggi sulle sfide dell’Unione doganale ha sottolineato le divergenze e le differenze nel campo delle sanzioni doganali, ma soprattutto le conseguenze che queste possono portare ai fini, tra l’altro, della distorsione dei traffici commerciali e ai fini della tutela penale degli interessi finanziari dell’unione Europea, evidenziando la necessità di intervenire in questo settore. In questa direzione si è mosso il legislatore Unionale, intervenendo in materia penale con l’istituzione da un lato di una Procura Europea (EPPO)2, con l’intento di perseguire in modo più efficace le condotte criminali finalizzate a ledere gli interessi finanziari dell’Unione; dall’altro adottando la direttiva sulla tutela degli interessi finanziari dell’UE.


1 Relazione del gruppo di saggi sulla riforma dell’Unione doganale dell’UE, Dieci proposte per rendere l’Unione doganale dell’UE adatta a un’Europa geopolitica.                                 https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2022-03/TAX-20-002-Future%20customs-   REPORT_BIS_v5%20%28WEB%29.pdf                                                                                                                                                      2 Regolamento (UE) 2017/1939 istitutivo della European Public Prosecutor’s Office (EPPO)

 

(c.d. “direttiva PIF”)3 al fine di garantire un’armonizzazione del diritto penale degli Stati membri in materia di reati contro il bilancio dell’UE, tra cui l’evasione dei dazi doganali che sono una risorsa propria tradizionale dell’UE. Nello specifico i dazi vengono definiti risorsa tradizionale perché, a differenza dell’Iva, rappresentano una fonte di entrata esclusiva del bilancio dell’Unione; gli Stati Membri trattengono, tuttavia, il 25 % dei dazi riscossi, a copertura delle spese di riscossione. È evidente che i Procuratori Europei Delegati per poter reprimere in modo efficace i reati

c.d. PIF devono necessariamente operare su un corpus legislativo quanto più possibile armonizzato. Il territorio Unionale, infatti, rappresenta un unico territorio ai fini penali e pertanto una condotta lesiva degli interessi finanziari dell’Unione deve essere considerata reato in tutti gli Stati Membri aderenti all’istituzione della Procura Europea4. Gli illeciti doganali possano rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva PIF a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni rigorose e cioè la condotta deve essere dolosa e l’evasione dei dazi è inferiore ai 10.000,00 euro5.

La direttiva PIF rappresenta quindi il primo passo per la creazione di un diritto penale Unionale avente ad oggetto i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea Purtroppo, il legislatore Unionale non è intervenuto analogamente in materia di sanzioni amministrative, le quali ancora oggi continuano ad essere lasciate alla discrezionalità di ciascun Stato Membro con evidenti differenze dei sistemi sanzionatori tra i Paesi dell’Unione con l’inevitabilmente conseguenza di una distorsione dei traffici commerciali internazionali.

Inoltre, è opportuno evidenziare che l’impianto sanzionatorio doganale nazionale è stato più volte censurato, sia dai giudici di merito6 che dalla Corte di Cassazione7, in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità.

Detto principio, sancito dall’articolo 42 del Codice doganale dell’Unione, è fatto proprio anche da consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia8, che ha ribadito, da una parte, che le sanzioni irrogate dai singoli Stati membri non devono eccedere quanto necessario per garantire l’esatta riscossione dei tributi e, dall’altra, che un sistema che non preveda la possibilità di adeguare le sanzioni al singolo caso concreto può effettivamente essere lesivo del principio di proporzionalità stesso.

Per questo motivo la Delega fiscale in merito alla revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo nazionale ha tra i suoi obiettivi quello di mitigare le sanzioni amministrative doganali, al fine di renderle conformi al principio di proporzionalità, così come imposto dal diritto Unionale.


3 Direttiva (UE) 2017/371                                                                                                                                               4 Quattro S. M. non hanno aderito alla Procura Europea (Danimarca, Irlanda Polonia, Ungheria e Svezia)                                                                                            5 Art. 7 par. 4 della Direttiva (UE) 2017/1371: <<Qualora un reato di cui all’articolo 3, paragrafo2, lettere a), b) e c), e all’articolo 4, comporti danni inferiori a 10 000 EUR o vantaggi inferiori a 10 000 EUR, gli Stati membri possono prevedere sanzioni di natura diversa da quella penale.>>. L’Italia con il D.lgs. n. 72 del 2021 ha recepito la direttiva prevedendo che la responsabilità penale sussista quando il danno o il profitto siano superiori a euro 100.000,00.    6 Tra le altre Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Imperia sentenza n. 94del 15/06/2023    7 Tra le altre Corte di Cassazione, sez. 6, ordinanza n. 14908 dell’11.05.2022                      8 Ex multis Corte di Giustizia, sentenza 17 luglio 2014, Equoland, C-272/13; Corte di Giustizia, sentenza 19 luglio 2012, Redlihs, C-263/11


§2. Tipologie di sanzioni applicate dagli Stati Membri

In tutti gli Stati membri vengono utilizzate come principio generale due tipi di sanzioni: quelle amministrative e quelle penali.

L’analisi dei dati trasmessi dagli Stati Membri (Report della Commissione Europea del 06/01/2023 -COM 2023 -5 finale) ha evidenziato che:

  1. 15 Stati membri hanno un sistema che prevede sanzioni sia penali che amministrative9;
  2. 7 Stati membri hanno un sistema che prevede solo sanzioni penali10;
  3. 2 Stati membri prevedono sanzioni amministrative11;
  4. 3 Stati membri applicano principalmente sanzioni amministrative12.

 

La Figura 1 di seguito riporta un quadro sulla natura delle sanzioni applicate negli Stati membri:

La Figura 2 fornisce un quadro più chiaro dei tipi di sanzioni utilizzate negli Stati membri

Figura 2: Tipologie di sanzioni

 

 


9 Austria, Grecia, Estonia, Finlandia, Germania, Italia, Irlanda, Ungheria, Lituania, Lettonia, Olanda, Portogallo, Slovenia, Spagna, Svezia.
10 Belgio, Cipro, Francia, Lussemburgo, Malta, Polonia. La Danimarca ha un sistema che prevede per lo più sanzioni penali, con alcune eccezioni; ai fini del presente rapporto, la Danimarca è stata considerata uno Stato membro con sanzioni penali.
11 Repubblica Ceca e Croazia. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca, se l’atto illegale soddisfa le caratteristiche di un reato penale (ad esempio, l’entità del danno causato, il pericolo sociale, ecc. dipende dalle circostanze del caso. Le violazioni delle disposizioni pertinenti dell’UCC sono, in linea di principio, punite con sanzioni amministrative nell’ordinamento giuridico ceco. Tuttavia, non sono escluse sanzioni penali.
12 Romania, Bulgaria, Slovacchia

 

§3. Le sanzioni accessorie applicate dagli Stati Membri

Gli Stati Membri, oltre alle sanzioni amministrative e penali, adottano anche quelle accessorie, così definite perché non possono essere irrogate isolatamente ma soltanto contestualmente alla sanzione principale.

La sanzione accessoria più comune è la confisca dei beni e/o le misure relative alle autorizzazioni. Queste misure sono previste dall’articolo 198 del Codice Doganale Unionale, in forza del quale gli Stati membri hanno il potere di confiscare le merci e di adottare inoltre misure relative alle autorizzazioni in caso di inosservanza degli obblighi stabiliti da dette disposizioni.

Soltanto 17 Paesi membri applicano le sanzioni accessorie oltre a quelle principali, come riportato nella figura 3.

Figura 3: Sanzioni accessorie

 

Austria, Bulgaria, Belgio Ciprio, Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, Italia Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Repubblica Ceca e Ungheria.

 

Belgio, Estonia, Finlandia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo Romania, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Spagna e Ungheria

 

 

 

Belgio, Cipro, Finlandia, Estonia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria

 

 

Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Italia, Lituania, Lussemburgo, Polonia Slovacchia, Slovenia e Ungheria,

 

 

 

 

§4. Determinazione dell’importo delle sanzioni

L’ entità della sanzione pecuniaria, sia essa amministrativa che penale rappresenta uno dei settori in cui emergono divergenze significative tra gli Stati membri in termini di severità. 

 Le sanzioni vengono comminate secondo i seguenti criteri: 

  • in misura fissa 
  • in percentuale dei dazi evasi 
  • multe giornaliere in base al reddito del trasgressore 
  • pena detentiva 

Di seguito un quadro più specifico dei criteri relativi agli importi delle sanzioni doganali applicate dagli Stai membri: 

  • Fissa: ad esempio in Spagna la sanzione in misura fissa varia da 200,00 euro a 600.000,00 mentre in Italia varia da 103,00 euro a 516 euro; 
  • Calcolata in base a una percentuale dei dazi evasi o del valore delle merci (la percentuale più alta è applicata in Italia ed arriva a 1000%, quando l’evasione dei dazi è pari o superiore ai 4000,00 euro, in Spagna la percentuale massima è del 600 %) 
  • Sanzioni pecuniarie giornaliere (una sanzione pecuniaria giornaliera è un’unità di pagamento che, al di là di una multa minima, è calcolata sul reddito personale giornaliero del trasgressore): 7 Stati membri13 14 utilizzano un sistema di sanzioni pecuniarie giornaliere; il livello massimo di ammende per le persone fisiche è fino a 6.000 euro di tenore di vita minimo (50 euro) in Lituania. Il livello massimo di ammende per le persone giuridiche è fino a 100.000 euro di tenore di vita minimo (50 euro), sempre in Lituania; 
  • La pena detentiva varia da un minimo di 1 a 30 giorni (in Estonia) a 10 anni (in Romania). In Italia la pena detentiva varia da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni 

Nella determinazione, inoltre, delle sanzioni, le autorità doganali devono prendere in considerazione la sussistenza o meno di circostanze aggravanti o attenuanti che caratterizzano le condotte. 

Per alcune condotte si ritengono appropriate sanzioni più severe, ovvero fattori aggravanti, mentre per altre meno gravi è opportuno prendere in considerazione fattori attenuanti per ridurre l’entità della sanzione. Entrambe le considerazioni sono ampiamente applicate negli Stati membri, che tengono tutti conto dei fattori aggravanti e attenuanti nel determinare la gradualità della pena.


13 In Lituania la multa è legata all’importo approvato dallo Stato come standard minimo di vita (50 euro). Questo standard approvato viene applicato a tutte le persone, indipendentemente dal loro reddito 

14 In Danimarca le multe giornaliere vanno da 1.000 a 100.000 DKK, indipendentemente dal reddito. 

 

In particolare, esistono 17 diversi fattori aggravanti e 19 diversi fattori attenuanti, che possono essere presi in considerazione nell’imposizione delle pene. 


 

§5. Responsabilità delle persone fisiche e giuridiche

La responsabilità delle persone giuridiche è uno dei punti di convergenza tra gli Stati membri, anche se sussiste una prevalenza della responsabilità delle persone fisiche rispetto a quella delle persone giuridiche. 

Sebbene le persone giuridiche possano teoricamente essere ritenute responsabili di violazioni in tutti i 27 Stati membri, in quanto il Codice Doganale Unionale definisce con il termine “persona”: <<una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell’Unione o nazionale, la capacità di agire>> 

Tuttavia, in alcuni Stati membri non è sempre prevista una responsabilità delle persone giuridiche: 

  • la legislazione nazionale della Lituania non prevede alcuna forma di responsabilità delle persone giuridiche; 
  • le legislazioni nazionali dei Paesi di Malta, Polonia e Svezia non ritengono responsabili le persone giuridiche, ad eccezione nei casi di violazioni degli obblighi previsti dal Codice Doganale Unionale. 

La responsabilità delle sanzioni penali ricade invece sulla persona fisica che rappresenta la persona giuridica mentre alle persone giuridiche, saranno imposte soltanto sanzioni amministrative, ossia sanzioni pecuniarie (con o senza sanzioni accessorie). 

 

§6. Le limitazioni dei termini nell’accertamento doganale e nell’applicazione delle sanzioni

I termini dell’accertamento sono un aspetto importante in tutti i settori del diritto, in quanto se definiti in modo chiaro contribuiscono a garantire la certezza del diritto e l’applicazione di procedure eque in tutti gli Stati Membri. 

Quando si affronta la tematica della limitazione dei termini in materia doganale bisogna distinguere i termini previsti per l’accertamento del dazio da quelli relativi all’irrogazione delle sanzioni. 

Relativamente ai limiti dell’obbligazione doganale, l’art. 103 del Codice Doganale dell’Unione espressamente prevede: <<1.Nessuna obbligazione doganale può essere notificata al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l’obbligazione doganale. 2. Quando l’obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che nel momento in cui è stato commesso era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo1 è esteso a minimo cinque anni e massimo dieci anni conformemente al diritto nazionale.>>.

Il titolo dell’art. 103 del Codice Doganale Unionale in lingua inglese recita:<< Limitation of the customs debt>> che è stato erroneamente tradotto in lingua italiana come prescrizione. 

In merito si rappresenta che il procedimento di accertamento del dazio e delle sanzioni sono soggetti a termini decadenziali e non prescrizionali; quest’ultimi invece operano sul diritto alla riscossione della sanzione irrogata. 

In tutti gli Stati Membri il termine ordinario per l’accertamento del dazio dovuto è di 3 anni, che in caso di condotta penalmente rilevante varia dai 5 ai 10 anni. 

In Italia in particolare, l’art. 84 del Testo Unico delle Leggi Doganali prevede che: 

<< Qualora l’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è di sette anni>> 

Questa uniformità dei limiti temporali per l’accertamento del dazio dovuto non sussiste purtroppo per l’applicazione delle sanzioni che rimangono uno degli elementi più divergenti tra gli Stati membri. 

Quasi tutti i Paesi UE applicano limiti di tempo nei loro sistemi sanzionatori doganali. Tuttavia, la situazione è più complessa se si analizza il metodo utilizzato per la determinazione dei termini per l’avvio di una procedura relativa all’accertamento del debito daziario e i termini per l’applicazione delle di sanzioni. 

Per quanto riguarda il termine per l’applicazione di una sanzione dopo l’avvio del procedimento di accertamento, si evidenzia che alcuni Stati membri, utilizzano un termine che coincide con quello del procedimento (ad esempio, se una procedura deve essere avviata entro 3 anni, la sanzione dovrà essere comminata alla fine di questi 3 anni). 

Altri Stati membri invece concedono un determinato periodo per la procedura di accertamento mentre il termine di applicazioni delle sanzioni beneficerà di un periodo diverso rispetto a quello dell’accertamento. 

In Italia il termine ordinario per l’irrogazione delle sanzioni amministrative doganali è di 5 anni o un diverso termine26 previsto per l’accertamento del tributo così come dispone l’art. 20 del D. Lgs. n. 472/1997, da ciò evincendosi che i termini per l’accertamento e quelli per l’irrogazione delle sanzioni corrono parallelamente; il termine invece per


26 Art. 84 del Testo Unico delle Leggi Doganali: << Qualora l’obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è di sette anni>> 

 

 

l’accertamento delle sanzioni penali relative alla sottrazione al pagamento del dazio (contrabbando) è di 6 anni. 

Il calcolo dei termini decorre per tutti gli Stati Membri dal momento in cui si è verificata l’infrazione. 

Il decorrere del termine per l’avvio di una procedura di accertamento del debito doganale impedisce alle autorità doganali o alle autorità giudiziarie di avviare una procedura per l’irrogazione di una sanzione nei confronti di un operatore economico a seguito di un’infrazione doganale. Detto termine è applicato in tutti gli Stati membri ad eccezione di Cipro27 

Le variazioni dei termini per l’applicazione delle sanzioni tra gli Stati membri sono piuttosto significative: 

  • Fino a 5 anni in Austria, Belgio, Croazia, Grecia, Finlandia, Francia, Lettonia (dove si applica il termine più basso – 3 giorni28), Olanda, Polonia, Portogallo e Slovacchia, Ungheria; 
  • Tra i 2 e i 10 anni in Danimarca29; 
  • Tra i 4 e i 10 anni in Spagna30; 
  • Tra i 5 e 7 anni in Italia; 
  • Tra 5 e 10 anni in Repubblica Ceca, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Romania, e Slovenia; 
  • Più di 10 anni in Germania, Lituania31 e Svezia. 

 

Tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro, Malta e Paesi Bassi, prevedono un termine per l’irrogazione di una sanzione dopo l’avvio della procedura. Questa è l’ipotesi in cui il procedimento è stato avviato ma la sanzione non è ancora stata irrogata. In genere tale 


 27 Cipro non prevede termini specifici nel suo ordinamento; si fa riferimento alla giurisprudenza e alla prassi generale. 

28 Il procedimento per illecito amministrativo deve essere avviato entro tre giorni lavorativi dal giorno in cui si è ottenuta l’informazione pertinente, ma il procedimento può essere avviato entro un anno dal giorno in cui è stata commessa l’infrazione (in caso di infrazione continuata – dal giorno in cui l’infrazione è terminata). (cioè entro 3 giorni da quando l’amministrazione doganale ha avuto accesso alle informazioni sull’infrazione e non oltre un anno da quando l’infrazione è stata commessa/terminata). 

29 Il termine in Danimarca varia da 2 anni a 10 anni. 

30 Il periodo di prescrizione applicabile ai reati è di 5 anni o, in caso di applicazione di determinate aggravanti, di 10 anni. Il periodo di prescrizione applicabile agli illeciti amministrativi è di 4 anni. Quindi, in Spagna il termine è compreso tra 4 e 10 anni. 

31 Va notato che il termine di 10 anni è previsto in caso di violazione penale. In caso di procedura amministrativa, il termine è di 2 anni in Lituania. Quindi, in Lituania il termine è compreso tra 2 e più di 10 anni. 

 

termine coincide con quello per l’avvio della procedura e pertanto la sanzione deve necessariamente essere applicata entro il termine per l’avvio della procedura stessa. In alcuni Stati membri, invece, non è previsto alcun termine per l’irrogazione di una sanzione dopo l’avvio della procedura. 

Relativamente, infine, ai termini per la riscossione di una sanzione, il principio generale prevede che una volta applicata una sanzione, quest’ultima deve essere riscossa senza ritardo. 

In Italia il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa irrogata si prescrive nel termine di 5 anni32 mentre il diritto all’applicazione della sanzione penale della reclusione si prescrive decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta ed in ogni caso non inferiore a dieci anni e non superiore a trent’anni, la sanzione penale della multa in dieci anni e quella dell’arresto e dell’ammenda in cinque anni33. 

Gli Stati Membri di Irlanda, di Malta34 e della Lettonia non utilizzano tale principio, invece gli Stati membri come Belgio, Estonia35 , Finlandia, Germania, Ungheria, Lituania, Grecia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna36, prevedono che il termine della riscossione può variare da 1 a 20 o 25 anni. Per gli altri Stati membri, il termine può variare da 6 mesi (Repubblica Ceca) a 15 anni (Estonia). In Italia il termine per la riscossione delle sanzioni è di cinque anni che decorre dalla data della notifica del provvedimento sanzionatorio.


32 Art. 20 D. Lgs. n 472/97 

33 Art. 172 del c.p. 

34 A Malta, le sanzioni vengono eseguite immediatamente una volta presa una decisione. Poiché esistono solo sanzioni penali (o patteggiamenti extragiudiziali invece di procedimenti penali), la sanzione viene eseguita non appena il tribunale pronuncia la sentenza (o viene raggiunto un accordo extragiudiziale), (la sanzione viene pagata immediatamente insieme al patteggiamento). 

35Una sentenza non viene eseguita se i seguenti termini sono scaduti dopo l’entrata in vigore della sentenza: 1) tre anni dall’entrata in vigore di una sentenza emessa da un tribunale in merito a un reato penale; 2) un anno dall’entrata in vigore di una sentenza o decisione emessa in merito a un reato minore.

36 Il termine di prescrizione applicabile alle pene inflitte per la commissione di reati è di 5 anni o, in caso di applicazione di determinate aggravanti, di 15 anni. Il termine di prescrizione applicabile alle sanzioni amministrative è di 4 anni. Quindi, in Spagna il termine è compreso tra 4 e 15 anni. 

 

§7. Tabella comparativa delle sanzioni doganali e dei limiti temporali per l’applicazione delle sanzioni in alcuni Stati Membri.

 

I criteri relativi agli importi delle sanzioni doganali applicate dagli Stai membri sono: 

  • Sanzione in misura fissa: ad esempio in Spagna la sanzione in misura fissa varia da 200,00 euro a 600.000,00 mentre in Italia varia da 103,00 euro a 516 euro. 
  • Sanzione calcolata in base a una percentuale dei dazi evasi o del valore delle merci (la percentuale più alta è applicata in Italia ed arriva a 1000%, quando l’evasione dei dazi è pari o superiore i 4000,00 euro, in Spagna la percentuale massima è del 600 %); 
  • Sanzioni pecuniarie giornaliere (una sanzione pecuniaria giornaliera è un’unità di pagamento che, al di là di una multa minima, è calcolata sul reddito personale giornaliero del trasgressore): 7 Stati membri37 38 utilizzano un sistema di sanzioni pecuniarie giornaliere; il livello massimo di ammende per le persone fisiche è fino a 6.000 euro di tenore di vita minimo (50 euro) in Lituania. Il livello massimo di ammende per le persone giuridiche è fino a 100.000 euro di tenore di vita minimo (50 euro), sempre in Lituania; 
  • La pena detentiva varia da un minimo di 1 a 30 giorni (in Estonia) a 10 anni (in Romania). In Italia la pena detentiva varia da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni.

37 In Lituania la multa è legata all’importo approvato dallo Stato come standard minimo di vita (50 euro). Questo standard approvato viene applicato a tutte le persone, indipendentemente dal loro reddito.

38 In Danimarca le multe giornaliere vanno da 1.000 a 100.000 DKK, indipendentemente dal reddito

 

 

 

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