Author: Antonio Fortarezza – Chair Audit Institutions Committee
Committee: Audit Institutions Committee
Date: 30/04/2024
Lo scorso 24 aprile il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva il pacchetto di riforme (AMLA package) della disciplina europea in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo che dovranno essere formalmente adottati dal Consiglio e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE.
Questi importanti atti normativi sono composti (1) dalla sesta direttiva antiriciclaggio (AML), (2) dal Regolamento “single rulebook” dell’UE e (3) dal regolamento istitutivo dell’Autorità antiriciclaggio (AMLA) che sarà istituita a Francoforte, con il compito di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose, di effettuare il monitoraggio, l’analisi e lo scambio di informazioni sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e di coordinare l’attività delle autorità di vigilanza nazionali.
All’interno di queste misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo il ruolo di EPPO, la Procura Europea, è diventato di fondamentale importanza per le proprie finalità di perseguire e portare in giudizio reati quali frodi, corruzione e riciclaggio che ledono gli interessi finanziari dell’UE.
Le attività investigative della Procura europea svolte dalla Guardia di finanza, stanno contrastando con efficacia e tempestività, gravissimi crimini finanziari transfrontalieri e i numeri delle recenti indagini sono importanti:
- 15/04/2024 – Italia: Procura europea avvia indagini su frodi da 8,8 milioni di euro che coinvolgono istituti di formazione;
- 12/04/2024 – Indagine “Criminalità resiliente”: la Procura europea cerca di chiarire un sistema di frode altamente complesso;
- 04/04/2024 – Inchiesta “Criminalità resiliente”: 22 arresti nel raid contro un’organizzazione criminale sospettata di frode da 600 milioni di euro che ha coinvolto i fondi Next Generation EU;
- 26/03/2024 – Inchiesta “Famiglia Fuel”: l’EPPO arresta una banda criminale per frode IVA da 300 milioni di euro;
- 06/03/2024 – Italia: imprenditore accusato di frode IVA per 41,8 milioni di euro e appropriazione indebita di fondi pubblici per 6,7 milioni di euro.
All’interno delle misure adottate dal Parlamento europeo il 24/04/2024, si sono inserite specifiche disposizioni riguardanti EPPO, che con Direttiva UE 2017/1371 (recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 75/2020) ha definito l’ambito della nozione di “frode e lesione degli interessi finanziari dell’UE“, individuando, quali reati da perseguire e portare in giudizio, le seguenti condotte:
- I reati contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio da cui consegua una lesione agli interessi finanziari dell’Unione;
- Le condotte fraudolente ai danni del bilancio dell’Unione, comprese le operazioni finanziarie quali l’assunzione e l’erogazione di prestiti;
- I delitti contro il sistema comune dell’IVA (es. frodi carosello, frodi commesse nell’ambito di operazioni criminali etc.) compiuti in due o più Stati membri e il cui danno complessivo sia almeno pari a 10 milioni di Euro;
- I delitti, consumati o tentati, da cui consegue l’appropriazione o la distrazione indebita di fondi o beni provenienti dal bilancio dell’Unione o da bilanci da questa gestiti o gestiti per suo conto;
- I delitti di contrabbando attinenti alla materia dell’evasione dei dazi, se il danno è superiore a 10.000 euro;
- I delitti di riciclaggio, autoriciclaggio, favoreggiamento reale, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita aventi ad oggetto proventi dei reati di competenza EPPO;
- I delitti di associazione per delinquere laddove la condotta criminale sia incentrata sulla commissione dei reati di competenza EPPO;
- I delitti inscindibilmente connessi con quelli di competenza EPPO.
Di grande interesse il contenuto della VI Direttiva antiriciclaggio al considerando n. 39, in cui viene prevista la necessità per la Procura europea EPPO, di un accesso completo alle informazioni sulla titolarità effettiva nello svolgimento delle proprie indagini.
L’Unione Europea si è già dimostrata sensibile ed attenta alla corretta identificazione e individuazione del titolare effettivo e con il “Regolamento” (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che ha istituito i fondi del PNRR impone all’art. 22, specifici obblighi per gli Stati Membri ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione che passano anche attraverso l’acquisizione dei dati relativi al titolare effettivo.
Tra l’altro, in tema di titolarità effettiva, i provvedimenti approvati dal Parlamento europeo lo scorso 24 aprile, garantiscono che le persone con un interesse legittimo, inclusi giornalisti, professionisti dei media, organizzazioni della società civile, autorità competenti e organismi di vigilanza, avranno accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni sulla titolarità effettiva conservate nei registri nazionali e interconnesse a livello di Unione europea.
Inoltre, la cooperazione operativa dell’Autorità antiriciclaggio (AMLA) e la Procura europea viene disegnata, soprattutto nei casi di riciclaggio transfrontalieri quando coinvolgono soggetti in più Stati dell’Unione.
Nel provvedimento istitutivo dell’Autorità antiriciclaggio (AMLA) viene previsto un importante scambio di informazioni qualora i risultati delle analisi indichino che potrebbe essere stato commesso un reato in relazione al quale l’EPPO potrebbe esercitare le proprie competenze.
Infatti, all’articolo 41 del provvedimento che ha istituito l’Autorità antiriciclaggio (AMLA), viene previsto uno specifico livello di segnalazione e trasmissione dei risultati delle analisi congiunte.
Se i risultati di un’analisi congiunta indicano che vi sono ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di riciclaggio o altre attività criminali in relazione alle quali la Procura europea EPPO potrebbe esercitare la propria competenza, l’Autorità (AMLA) comunica senza indebito ritardo all’EPPO i risultati dell’analisi congiunta e ogni altra informazione pertinente.
Ma è con il Regolamento “single rulebook” dell’UE in materia di antiriciclaggio che nel sistema della prevenzione e contrasto del riciclaggio entra la Procura europea EPPO con la propria organizzazione di repressione dei crimini finanziari.
Si parte al considerando n. 154 del Regolamento in cui la nozione di autorità competenti, qualora si riferisca alle autorità inquirenti e giudiziarie, ricomprende la Procura europea (EPPO).
All’articolo 2, comma 1, numero 44 del Regolamento, è stata definita come “autorità competente”, tra l’altro, un’autorità pubblica che ha il compito di indagare o perseguire i casi di riciclaggio, i reati presupposto associati o il finanziamento del terrorismo, o il compito di tracciare, sequestrare o congelare e confiscare i proventi di reato, e quindi la Procura europea EPPO entra ufficialmente quale “autorità competente” nel sistema delle norme relative all’antiriciclaggio accanto ad altre “autorità competenti” già individuate agli articoli 4 e seguenti, del Capo II del D.lgs. 231/2007.
Inoltre, nel Regolamento, livello di cooperazione tra le FIU dei vari paesi dell’Unione viene cristallizzato ed allargato, anche se nei mesi precedenti la Procura europea aveva già stipulato appositi protocolli con le FIU dei vari Stati, come avvenuto con l’UIF (Unità di informazione Finanziaria) in data 08/06/2022.
All’articolo 81 del Regolamento viene previsto un livello molto forte di Cooperazione tra le FIU e la Procura europea EPPO.
Con il Regolamento, ogni FIU comunica senza indebito ritardo all’EPPO i risultati delle proprie analisi e ogni altra informazione pertinente qualora vi siano ragionevoli motivi di sospettare che siano in corso o siano state commesse attività di riciclaggio e altre attività criminose in relazione alle quali l’EPPO potrebbe esercitare la propria competenza.
Sempre le FIU sono tenute a rispondere tempestivamente alle richieste di informazioni della Procura europea in relazione alle attività di riciclaggio e ad altre attività criminose di propria competenza.
Infine, è stato espressamente previsto all’articolo 64 e 65 del Regolamento, che la Procura europea
possa richiedere alle società, ai trusts e ad altri soggetti giuridici, tutte le informazioni in loro possesso relative alla propria titolarità effettiva, che in base all’articolo 21 e 22 del D.Lgs. 231/2008 sono tenuti ad acquisire e conservare per un periodo non inferiore a 5 anni.
Secondo le previsioni regolamentari appena citate, per individuare tempestivamente le attività di riciclaggio di denaro e congelare i beni, la Procura europea EPPO, potrà accedere anche alle informazioni sui titolari effettivi detenute dai soggetti obbligati (banche, avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti, agenti immobiliari, case d’asta, gestori di asset e cripto-asset etc).