Author: Suchan Pietro, Rossitto Corrado.
Commitee: Prosecutors Committee
Date: 12/11/2024
L’interessante decisione del tribunale di Catania in data 18 marzo 2024 e divenuta irrevocabile il 14 marzo 2024 per declaratoria d’inammissibilità del relativo ricorso per Cassazione.
Con la propria decisione il Tribunale di Catania, a seguito di un ricorso proposto dal difensore di un indagato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per i contestati reati di associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione, su base transnazionale di frodi carosello, con costituzione di società fittizie, anche estere, emettendo fatture e altri documenti per operazioni inesistenti, presentando dichiarazioni fiscali annuali fraudolenti procedendo ad indebita compensazione di imposte e a plurimi fatti di bancarotta al fine di evadere l’IVA nell’ambito di alcuni settori merceologici-commerciali, tra le quali bevande alcoliche e non rigettava il ricorso basato tra le altre su un’eccezione difensiva, a sua volta basata sull’asserita incompetenza dell’EPPO ai sensi dell’art. 22 Reg. UE 2017/1939, enunciando, per quanto d’ interesse specifico in questa sede, il seguente principio di diritto:
“La competenza EPPO si radica in relazione alle contestazioni, legittimamente effettuate con previsione della circostanza aggravante della transnazionalità di cui all’art. 61 bis c.p., avuto riferimento all’utilizzo, da parte degli indagati, di società operanti sul territorio italiano e bulgaro. Che tale circostanza non sia stata ritenuta dal GIP non esercita alcuna influenza sulla legittimità della contestazione e, di conseguenza, sulla competenza dell’EPPO a richiedere la misura cautelare.”
Conclusivamente: Le contestazioni, formalmente e correttamente, elevate dall’EPPO costituiscono l’unico criterio di determinazione della sua competenza