Author: Claudio Palazzoni
Committee:Criminal Lawyers Committee
Date: 09/12/2024

La disciplina del patrocinio a spese dello Stato (gergalmente chiamato gratuito patrocinio) è contenuta nel Testo Unico Spese di Giustizia (D.P.R. 115 del 30.05.2002) ed assicura, anche ai soggetti meno abbienti, il diritto inviolabile di difendersi nei giudizi civili, penali ed amministrativi.

Tale diritto trova, per l’appunto, consacrazione nella Carta costituzionale ed in particolare nell’articolo 24, nella parte in cui si prevede un preciso obbligo per lo Stato di assicurare, a chiunque ne faccia richiesta in costanza di determinati requisiti reddituali, i mezzi necessari per agire e difendersi in ogni giurisdizione.

L’articolo in questione è una delle tante declinazioni del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione repubblicana (nella sua accezione di uguaglianza sostanziale) ed ha come sua logica applicativa di fondo quella di preservare la pace tra i consociati che – in assenza di idonee garanzie a poter esercitare i propri diritti nelle giuste sedi – potrebbero provare a farsi giustizia in modo autonomo ed ovviamente non consentito.

Il patrocinio a spese dello Stato, come sopra accennato, può essere richiesto unicamente in costanza di alcune condizioni reddituali ed in particolare – al netto degli incrementi in presenza di più componenti nel nucleo familiare – il richiedente il beneficio non deve avere un reddito superiore ad € 12.838,01: tale cifra è biennalmente aggiornata dal Ministero della Giustizia, tenendo conto della variazione del costo della vita accertata dall’ISTAT.

In termini numerici il beneficio ha registrato un netto incremento sul relativo capitolo di spesa (capitolo 1360 “spese di giustizia”) a partire dall’anno 2020 (circa 393 milioni di euro), con ulteriore innalzamento per l’anno 2021 (401 milioni di euro) sino a toccare quota 439 milioni di euro nel 2022 (Relazione Ministero della Giustizia per l’anno 2023).

Per quanto riguarda la fruibilità del beneficio da parte di indagati e/o imputati attinti da procedimenti penali rientranti nella competenza di EPPO, non si registrano alla data odierna riscontri certi in merito alla concreta percorribilità del beneficio anche per tali procedimenti, non essendovi dati di supporto.

Si ritiene, però, che l’istituto, ove ne ricorrano i presupposti di legge sopra indicati (specie in punto di incapacità reddituale), sia richiedibile e fruibile anche in ambito EPPO.

Una risposta di segno contrario, infatti, minerebbe in radice il principio di difesa statuito dall’articolo 24 della Costituzione e violerebbe in modo netto il principio di uguaglianza formale e sostanziale di cui all’articolo 3 della Carta Costituzionale.

Se del caso, le problematiche si potrebbero palesare in rapporto alle peculiarità e caratteristiche dei procedimenti EPPO che potrebbero di fatto svilire l’essenza stessa del patrocinio: si pensi ai casi in cui si debbano svolgere difese penali al di fuori dello Stato italiano o ci si debba valere della collaborazione di un Collega domiciliatario.

Tali spese e/o indennità, infatti, non sono rimborsabili all’avvocato in regime di patrocinio a spese dello Stato, con ciò rendendo il beneficio di fatto inapprezzabile, con il concreto rischio che non venga assicurata, sul piano effettivo e pratico, la possibilità del ricorso a una difesa effettiva ed efficace nell’interesse dell’assistito.

Ovviamente, il patrocinio a spese dello Stato non deve essere confuso con la difesa di ufficio: i presupposti fondanti i due istituti sono totalmente distinti ed in particolare la ratio della difesa di ufficio deve essere ricercata nell’assoluta necessarietà della difesa tecnica in ambito penale, di modo che, in carenza del difensore di fiducia, lo Stato provvede in prima battuta ed autonomamente a nominare un difensore di ufficio, il cui compito (al pari del difensore di fiducia) è di assicurare la difesa penale all’assistito.

Se del caso, anche tale istituto è una concreta attuazione del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione che dovrà trovare adeguata tutela in tutti i Paesi membri dell’UE, considerato che per quanto attiene al difensore di ufficio, nelle ipotesi di procedimenti EPPO, vi sarà la necessità che ogni Stato interessato dall’indagine provveda alla nomina del difensore di ufficio allorquando si renda necessaria l’assistenza difensiva dell’avvocato per il compimento del relativo atto.

 

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