Author: Pietro Suchan, Barbara Benzi, Rossitto Corrado.
Committee: Prosecutors Committee
Date: 15/12/2024

L’interessante provvedimento emesso dal GUP (giudice per udienze preliminari) di Milano nell’ambito di un processo istruito dalla Procura europea (EPPO) si tratta di una sentenza che non è ancora definitiva. La fattispecie di reato costituisce secondo l’accusa un articolato metodo di evasione dell’IVA, quindi le c.d FRODI CAROSELLO, Riguardando ipotesi di reato in un contesto transnazionale, vi è stato il coinvolgimento di vari organi giurisdizionali nazionali in un contesto di indagine unitaria e resa possibile perlopiù per la competenza transnazionale che ha appunto EPPO. La difesa solleva l’eventuale violazione dell’art. 9 del codice penale italiano ovvero sull’assenza della richiesta a procedere del ministero della giustizia italiana, ricordiamo però che il regolamento di EPPO il 1939 del 2017 stabilisce le regole di individuazioni della stessa competenza. Vale la pena, inoltre, di ricordare come il Regolamento 1939 del 2017 prevede alcune regole speciali di individuazione della competenza. Il provvedimento del GUP di Milano in merito ha deciso che Il Giudice dell’udienza preliminare (GUP) del Tribunale di Milano affronta la questione dei conflitti di competenza e ritiene che le decisioni prese dalla Camera Permanente (un organo collegiale dell’accusa) in fase di indagine non possano essere contestate giuridicamente da parte del giudice e dell’accusa.La sentenza del GUP di Milano afferma un principio ormai affermato nella giurisprudenza di merito e in linea con le sentenze delle corti di Catania e Palermo. Quindi; la questione di competenza tra procura nazionale e L’EPPO è una questione interna, sollevabili solo con questione sulla competenza. In conclusione, possiamo affermare che non si applica l’art 9 del codice penale italiano come sollevato dalla difesa delle parti in causa.

 

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