Author: Pietro Suchan, Corrado Rossitto.
Committee: Prosecutors Committee
Date: 14/03/2025

Con la sentenza della cassazione N.973\2024 che si pronuncia su un ricorso presentato dai difensori di una delle parti, dopo la decisione avuta precedentemente in marzo a Catania. In particolare, la difesa aveva contestato la competenza dell’EPPO, sostenendo che i reati in questione fossero stati commessi esclusivamente in Italia, senza alcun legame con altri Stati membri, tuttavia il Tribunale del Riesame ha respinto la questione presentata, ritenendo che le indagini rientrassero nella cornice transnazionale, in quanto coinvolgevano anche società bulgare. La difesa, quindi, ha impugnato questa decisione, sostenendo mancanza di un collegamento con altri Stati membri quindi dubita della stessa competenza dell’EPPO. La difesa ha sostenuto che il Tribunale del Riesame non ha fornito motivazioni adeguate riguardanti la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati, limitandosi a riprendere le argomentazioni dell’ordinanza cautelare senza un’analisi approfondita delle eccezioni sollevate e delle specificità del caso. Il Procuratore ha richiesto, con una requisitoria che il ricorso sia dichiarato inammissibile. In merito alle contestazioni difensive, il Tribunale del riesame di Catania ha respinto l’eccezione, sottolineando che la Procura Europea ha assunto l’indagine basandosi sulla connessione effettiva delle azioni e omissioni di carattere transnazionale coinvolgendo almeno due Stati membri, Italia e Bulgaria. Il ricorso presentato è stato dichiarato inammissibile. Il Tribunale di Catania ha respinto l’eccezione sollevata dal ricorrente, affermando che l’EPPO abbia assunto l’indagine basandosi sulla connessione effettiva tra Italia e Bulgaria. Pertanto vi è una connessione effettiva delle azioni e omissioni che coinvolge sia L’Italia e Bulgaria è comprovata, confermando la competenza dell’EPPO. Inoltre è il caso di ricordare che la competenza dell’EPPO entra in gioco quando si ledono le finanze dell’Unione Europea per un danno pari a 10milioni. Nella specificità del caso, la frode prevedeva l’utilizzo di società in Italia e imprese fittizie in Bulgaria per emettere fatture false, ottenere indebiti rimborsi IVA. Questa struttura transnazionale giustifica la competenza dell’EPPO, poiché le attività illecite si sono svolte in più Stati membri e hanno causato un danno significativo agli interessi finanziari dell’Unione. Con questa sentenza è stata confermata la competenza del PED a richiedere la misura cautelare è confermato che si attribuisce ai PED gli stessi poteri dei pubblici ministeri nazionali nei procedimenti relativi EPPO. IL PED incaricato può agire come Pubblico Ministero nazionale fino alla conclusione del procedimento. L’indagine portata   avanti dalla Procura Europea è risultata fondamentale perché ha svelato un complesso sistema di evasione fiscale basato su società fittizie e false fatturazioni per ottenere indebiti crediti d’imposta e vantaggi sull’IVA. Di conseguenza, il ricorso presentato dai difensori è stato dichiarato inammissibile.

 

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