Author: Pietro Suchan; Corrado Rossitto
Committee: Prosecutors Committee
Date: 15/01/2025
Il 21 dicembre 2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza significativa riguardante l’interpretazione del Regolamento (UE) 2017/1939, che istituisce la Procura Europea (EPPO).
Il caso ha riguardato il Procuratore Europeo delegato (PED) in Germania, il quale aveva avviato un’indagine su società sospettate di aver commesso reati fornendo false dichiarazioni, causando un danno alle finanze comunitarie di circa 1 milione e 295 euro. Per eseguire delle perquisizioni in Austria, il PED tedesco ha dovuto prima ottenere un’apposita autorizzazione dal giudice nazionale, come richiesto dal diritto tedesco. Una volta ottenuta l’autorizzazione il Procuratore, ha attivato il meccanismo previsto dall’art. 31 del Regolamento comunitario istitutivo della Procura Europea (2017/1939), assegnando così la misura da compiere al Procuratore delegato austriaco.
Tuttavia, i tribunali austriaci hanno sollevato dubbi sulla portata del controllo giurisdizionale, portando la questione a un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Il giudice austriaco, nella sua richiesta di rinvio, ha evidenziato che, basandosi sulla sola formulazione dell’articolo 31 del Regolamento, si potrebbe interpretare che, qualora una misura investigativa debba essere eseguita in uno Stato diverso da quello in cui è stata iscritta la notizia di reato e sia assegnata a un altro Procuratore Europeo delegato, quest’ultimo debba ottenere un’autorizzazione dalla propria autorità giudiziaria. Tale misura investigativa, inoltre, dovrebbe essere esaminata da un organo giudiziario dello Stato di esecuzione.
Il problema si pone poiché, nelle indagini transnazionali, una misura investigativa richiesta in uno Stato (ad esempio, una perquisizione) deve essere approvata anche da un giudice dello Stato in cui la misura viene eseguita. Secondo il giudice austriaco, questa procedura appare complicata, perché comporta un doppio controllo giurisdizionale in due Stati diversi: uno sul merito della misura e l’altro sulla sua esecuzione. Questa complessità contrasta con l’obiettivo del Regolamento EPPO, che mira a rendere le indagini transfrontaliere più rapide ed efficienti.
La corte austriaca ha quindi chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se il giudice dello Stato che esegue la misura debba limitarsi a un controllo formale o effettuare un controllo più approfondito, e se tale controllo debba tener conto del fatto che la misura è già stata valutata nello Stato del Procuratore delegato che ha avviato l’indagine.
La Corte di Giustizia ha stabilito che, nelle indagini transfrontaliere condotte dalla Procura Europea, il Procuratore Delegato incaricato del caso deve ottenere un’autorizzazione giudiziaria preventiva per le misure investigative che lo richiedono, secondo il diritto nazionale dello Stato membro in cui opera. Inoltre, il Procuratore Europeo Delegato incaricato di prestare assistenza in un altro Stato membro deve ottenere un’autorizzazione giudiziaria per l’esecuzione di tali misure, se prevista dal diritto nazionale di quello Stato.
Questo doppio livello di autorizzazione è stato ritenuto necessario al fine di garantire la protezione dei diritti fondamentali degli individui coinvolti. La sentenza ha, quindi, chiarito che il controllo giurisdizionale da parte del PED incaricato dell’assistenza non può estendersi alle condizioni che giustificano l’emissione del provvedimento invasivo (aspetto riservato al Procuratore Delegato che ha avviato l’indagine, secondo i principi di legittimità del proprio ordinamento nazionale), ma deve riguardare esclusivamente la fase dell’esecuzione.